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È interessante esaminare anche gli articoli principali
dei provvedimenti legislativi e dei regolamenti comunali approvati
o in corso di esame in Italia. Perciò
raccogliamo qui una sintesi delle principali norme riguardanti gli
impianti di
illuminazione esterna notturna tratte dalla
Proposta di legge ``Misure urgenti in tema di risparmio energetico
da
uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento
luminoso'', presentata
alla Camera dei Deputati (atto Camera
n.1269 della XI legislatura), al Senato della Repubblica (atto
Senato n. 511 della XII legislatura e atto Senato n.751 della XIII
legislatura).
La proposta di legge è il frutto del lavoro svolto, in
collaborazione con
tecnici specializzati del settore dell'illuminotecnica, da
astronomi ed
astrofili e potrà
apportare un contributo notevole sia al risparmio energetico che
al
contenimento dell'inquinamento luminoso. I provvedimenti
presentati sono stati in gran parte ripresi sia in progetti di
legge regionale (v. progetto di legge regione Veneto no. 85), sia
in alcuni provvedimenti comunali (v. es. i regolamenti comunali di Firenze e Frosinone) e
nella bozza di regolamento comunale proposta ai comuni italiani
dall' avv. Mario Di Sora coordinatore della Commissione SAIt per
l'inquinamento luminoso nel corso del convegno organizzato
dall'Università di Padova e dall'Osservatorio Astronomico di
Padova (Asiago, 5-6/10/1995) per discutere il tema
Inquinamento luminoso: misure e possibilità di intervento.
La legge ha per finalità:
a) il contenimento del consumo energetico derivante
dall'utilizzazione di
illuminazione esterna pubblica e privata;
b) la razionalizzazione dell'uso e delle forme delle sorgenti di
luce esterna e
la riduzione dell'inquinamento luminoso sul territorio
nazionale;
c) la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali
e non
professionali di
rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone
loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
Essa è articolata sui seguenti punti principali.
1. utilizzazione di armature con ottiche non disperdenti luce
lateralmente ed in
alto, o comunque schermate;
2. adozione di dispositivi in grado di ridurre il flusso di
potenza durante
le ore centrali della notte;
3. impiego di lampade ad alta efficienza come quelle al sodio a
bassa ed alta pressione
;
4. divieto di orientare sorgenti di luce verso l'alto od in modo
errato, al di fuori dei casi e
degli scopi in cui ciò sia realmente necessario e comunque
sempre secondo determinate prescrizioni;
5. adozione di livelli di luminanza adeguata alle esigenze reali di illuminazione.
Presentiamo qui una sintesi delle principali norme contenute nella proposta di legge.
- Dalla data di entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata in
fase
di progettazione, o di appalto sul territorio
nazionale devono essere eseguiti a norma: ``antiinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico''. Per quelli in fase di
esecuzione, ove possibile, è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non
disperdenti luce verso l'alto secondo i criteri di seguito elencati. (Art.7. Comma 1)
- Sono considerati ``antiinquinamento luminoso e a ridotto consumo
energetico'' solo gli impianti aventi
un'intensità luminosa massima di 0 cd per lumen a 90truept ed
oltre. Gli stessi dovranno essere equipaggiati di lampade con la
più alta efficienza possibile in relazione allo stato della
tecnologia ed al tipo di impiego previsto e di appositi
dispositivi in grado di ridurre, dopo le ore 24.00, l'emissione di luce degli impianti in misura
non inferiore al 30 per cento e non superiore
al 50 per cento rispetto al pieno
regime di
operatività. ...omissis...
(Art.7. Comma 3)
- Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi ,
lanterne e
similari, devono essere munite da parte delle case costruttrici,
importatrici o fornitrici, di appositi dispositivi in grado di
limitare al massimo la dispersione di luce verso l'alto e comunque
non oltre 30 cd per 1000 lumen a 90truept e oltre. È concessa
deroga per le sorgenti di luce internalizzate e quindi in concreto non inquinanti, per quelle con emissione non superiore a 1200 lumen cadauna per impianti di modesta entità (fino a 5 centri con singolo punto luce) che vengano spente dopo le ore 20.00
nel periodo di ora solare e dopo le 22.00 nel periodo di ora
legale.
(Art.7. Comma 4)
- Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso.
(Art.7. Comma 4)
- Nei diffusori per uso esterno a globo, a lanterna o similari, i vetri di protezione devono essere realizzati in materiale trasparente e liscio onde ridurre fenomeni di diffusione della luce e consentire l'effettivo controllo del flusso luminoso.
(Art.7 Comma 5)
- L'uso di riflettori, fari e torri faro deve uniformarsi, su tutto il territorio nazionale, a quanto disposto nell'articolo 10.
...omissis...
(Art.7 Comma 6)
- Entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della legge tutti gli impianti non rispondenti agli indicati criteri e
ricadenti nei Comuni entro il raggio delle rispettive fascie di rispetto, in linea
d'aria, dalla sede degli
osservatori astronomici di cui alla tabella allegata (alla legge), devono
essere modificati in maniera tale da ridurre l'inquinamento
luminoso ed il consumo energetico mediante l'uso di sole lampade al sodio ad alta e bassa pressione.
(Art.10. Comma 1)
- Per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulle armature, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dall'articolo 7.(Art.10. Comma 2)
- Tutte le sorgenti di luce altamente inquinanti, come globi ,
lanterne o
similari, devono essere schermate o comunque dotate di idonei
dispositivi in grado di contenere e dirigere a terra il flusso
luminoso comunque non oltre 15 cd per 1000 lumen a 90truept ed oltre
nonché di vetri di protezione trasparenti. È concessa deroga ... per quelle che vengano spente normalmente dopo le ore 20.00 nel periodo di ora solare e dopo le ore 22.00 nel periodo di ora legale; per quelle di cui sia prevista la sostituzione entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le insegne luminose non dotate di illuminazione propria dovranno essere illuminate dall'alto verso il basso. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose di non specifico ed indispensabile uso notturno devono essere spente dopo le ore 23.00.
(Art.10. Comma 4)
- Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non inviare oltre 10 cd per 1000 lumen a 90truept ed oltre. (Art.10. Comma 5)
- Nell'illuminazione di edifici e monumenti dovranno essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e dall'alto verso il basso. Nel caso in cui ciò non risulti possibile e per soggetti di comprovato valore architettonico, i fasci di luce devono rimanere almeno un metro al di
sotto del bordo
superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro degli
stessi provvedendo allo spegnimento parziale o totale, o alla diminuzione della potenza impiegata dopo le ore 24.00.
(Art.10. Comma 6)
- È fatto espresso divieto nei comuni di cui al comma 1 di
utilizzare, per meri fini pubblicitari, fasci di luce roteanti o
fissi di qualsiasi tipo.
(Art.10. Comma 8)
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Pierantonio Cinzano
3/12/1998